STATUTO

AREGAI Terre di Benessere vuole presentare e condividere il suo Statuto affinché gli obiettivi e le finalità dell’Associazione siano chiari e consultabili da tutti. I valori che ci guidano, l’organizzazione interna e le finalità sono divulgati con trasparenza.

TITOLO PRIMO – DENOMINAZIONE, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione e utilizzo del logo.

Ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile è costituita la libera Associazione culturale denominata “AREGAI, TERRE DI BENESSERE”; indicata più semplicemente AREGAI.
L’associazione si riserva l’utilizzo esclusivo del nome AREGAI TERRE DI BENESSERE o semplicemente AREGAI e del relativo marchio. L’uso del nome e del logo dell’Associazione deve essere autorizzato dal Presidente, nessuno dei soci può utilizzare il nome per scopi personali.

Articolo 2 – Autonomia.

L’Associazione è indipendente da ogni particolare logica politica, religiosa, sociale e svolge la propria attività prescindendo da ogni tendenza a loro propria.

Articolo 3 – Sede.

L’Associazione ha sede legale in Torino, via Caraglio, 81 CAP 10141.
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione, potrà variare la sede legale e istituire e sopprimere sedi secondarie. È prevista la costituzione di sezioni nei luoghi che riterrà opportuno in conformità al presente Statuto.

TITOLO SECONDO – FINALITA’ ED OBIETTIVI

Articolo 4 – Finalità e Obiettivi.

AREGAI fonda la propria attività su principi di democrazia, etica, solidarietà sociale, tutela ambientale, promozione della qualità della vita e del benessere, della produzione responsabile e del consumo consapevole.
Così come la posidonia (da cui il nome AREGAI trae origine) ossigena e tutela la fauna marina e, raccolto sugli arenili, diventa un buon fertilizzante, AREGAI promuove la sostenibilità ed il benessere e cerca di concretizzarli nella vita di tutti i giorni.
AREGAI, infatti ha come principale finalità la costruzione, il sostegno e lo sviluppo di sistemi economici e di vita sostenibili. Intende lavorare in rete con persone e organizzazioni pubbliche e private ed operare per valorizzare le relazioni, permettere un concreto sviluppo sostenibile ed consentire un duraturo benessere dell’individuo, delle organizzazioni, della società e dell’ambiente.
AREGAI ha identificato i VALORI della SOSTENIBILITA’ nella CARTA DELLA TRASPARENZA definita in apposito regolamento costantemente aggiornato.
Per il raggiungimento di queste finalità, AREGAI intende collaborare e raccordarsi con tutte le Istituzioni, gli Enti, le associazioni, e tutte le altre organizzazioni pubbliche e private nazionale e/o internazionale, che perseguano scopi analoghi o complementari o di integrazione ai propri. Adesione a reti, network e partnership, etc.

Articolo 5 – Attività.

Le finalità dell’associazione si realizzano mediante le seguenti attività:

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

  • Attività di informazione e formazione (diretta o a distanza) sulle varie tematiche di interesse dell’associazione.
  • Attività editoriali, pubblicazione e diffusione (anche per corrispondenza o via telematica) di riviste, o altri strumenti, propri o di terzi.
  • Realizzare guide, carte o altri mezzi anche sul web per favorire lo sviluppo territoriale.
  • Costituzione e gestione di centri di documentazione, ricerca e informazione.
  • Redazione e traduzione di materiale informativo, educativo, formativo e di documentazione di interesse scientifico, culturale, artistico, storico, sociale, ambientale.
  • Favorire lo scambio di informazioni, esperienze, buone pratiche sulla sostenibilità.
  • Promuovere iniziative atte a favorire l’istituzione di figure professionali che applicano i principi della sostenibilità e del benessere nei settori di interesse dell’associazione.
  • Acquisire, produrre, diffondere e vendere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell’Associazione;

RICERCA, SVILUPPO, PROGETTAZIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO

  • Promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell’Associazione, con strumenti propri o di terzi.
  • Assistenza e supporto ai soggetti pubblici e privati sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale e argomenti correlati (come per esempio la normativa e la legislazione obbligatoria e volontaria destinata al pubblico o al privato). I settori di interesse possono riguardare le istituzioni pubbliche e private; le attività di produzione e servizio del settore primario, secondario e terziario; i cittadini singoli o associati.
  • Assistenza per elaborazione e sviluppo di regolamenti, standard, o altri documenti che definiscano requisiti, strumenti, metodi per la sostenibilità
  • Permettere la concretizzazione o l’applicazione di pratiche sostenibili
  • Attività di monitoraggio e valutazione, anche attraverso sistemi di partecipazione
    – mistery client per verificare l’effettiva applicazione dei requisiti della sostenibilità
    – la correttezza di quanto comunicato.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI TERRITORI, PRODUZIONI E PRODOTTI

  • Promuovere, tutelare, diffondere iniziative, metodi, prodotti e sistemi di gestione pubblici o privati sostenibili.
  • Realizzazione di campagne di comunicazione, promozione, pubblicità.
  • Permettere e supportare la creazione di reti di collaborazione intersettoriali e tra le filiere di produzione e servizio. Tutelare gli interessi dei vari attori interessati.
  • Identificazione, promozione, diffusione e gestione di marchi e altri riferimenti di riconoscimento, inerenti la sostenibilità, sia da parte delle organizzazioni di produzione e servizio, sia da parte dei consumatori/utenti.
  • Promuovere, tutelare e diffondere i valori territoriali, tra cui il paesaggio, le produzioni, i sistemi sociali, la cultura locale, le tradizioni, le feste, gli spettacoli, etc.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE

  • Attività di promozione, progettazione, sviluppo, creazione, gestione di iniziative di turismo e fruizione del territorio.
  • Organizzazione e gestione di viaggi e soggiorni turistici e non; di attività di ricezione, accompagnamento turistico, etc.; di iniziative sportive e dilettantistiche di vario genere; di iniziative per il benessere; iniziative per il tempo libero; etc.
  • Gestire, anche a seguito di convenzioni con l’Ente locale, immobili e strutture per il conseguimento di finalità di utilità sociale, quali ad esempio musei, centri didattici, fattorie didattiche, centri informativi e simili
  • Gestire, anche per conto terzi, attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, enti nazionali ed internazionali, aree protette, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

ATTIVITA’ PER L’ASSISTENZA, LA SALUTE ED IL BENESSERE

  • Organizzazione di attività dedicate al benessere del singolo e della collettività, compresa l’attività educativa. Attività dirette a persone abili e diversamente abili.
  • Progettazione, sviluppo e gestione di iniziative di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria
  • Favorire l’integrazione e l’interazione tra persone svantaggiate e non, contribuendo alle pari opportunità.
  • Progettare, sviluppare, gestire ed erogare pratiche per il benessere e la salute fisica, psicofisica e mentale.
  • Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di strutture dedicate al benessere e all’assistenza sociale e sanitaria, e strutture di vario genere, comprese le realtà agroalimentari e della ristorazione.

Articolo 6 – Attività strumentali e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà, tra l’altro:

  • Stipulare, con riferimento alle norme vigenti, ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
  • Stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
  • Aderire ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità compatibili con quelle dell’Associazione;
  • Costituire, concorrere alla costituzione o partecipare, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, a società di persone, esclusivamente in qualità di socio limitatamente responsabile, o a società di capitali;
  • Organizzare e partecipare a corsi, laboratori, workshop, conferenze, spettacoli, concerti, rappresentazioni ed eventi in genere, sempre nell’ambito degli scopi previsti dal presente Statuto

Svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali la:
a). Creazione e gestione di sistemi commerciali e logistici convenzionali e non.
b). attività di commercializzazione tradizionale o per corrispondenza, tramite internet, distributori automatici l’import e l’export o altra forma:

  • Prodotti del territorio (es. materie prime agricole e loro derivati, prodotti alimentari e non , etc.);
  • Attività immateriali (ad attività di formazione e assistenza, anche effettuate a distanza – e.learning);
  • Prodotti dell’editoria, quali audiovisivi in genere, della diffusione a mezzo word wide web, degli articoli accessori di pubblicità;

c). Potrà esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
d). Potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici e non (agenzie di viaggio, etc.);
e). Potrà svolgere attività di ricezione turistica (albergo, ostello, agriturismo, etc.);
f). Potrà svolgere attività come massaggi terapeutici e non;
g). Progettazione, realizzazione e gestione di forme di acquisto collettivo, come i gruppi di acquisto solidale (GAS) o ogni altro tipo di modello organizzativo adottabile; promuovere la cooperazione coordinata tra produttori e consumatori, facilitare i rapporti, contrattuali e non, compresa la corretta remunerazione.
h). Produrre, somministrare e commercializzare (in forme convenzionali e non) prodotti agroalimentari, prodotti per il benessere e la salute.
i). Svolgere attività per il benessere della persona (pratiche sanitarie e salutistiche, massaggi, etc.).
L’associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

AREGAI genera e sostiene tutti gli strumenti tecnici ed organizzativi idonei a realizzare ed attuare le finalità che si prefigge.
Per questo:

  • Potrà compiere ogni azione, progettuale, gestionale, economico- finanziaria, ritenuta adeguata o necessaria, compreso l’accesso a finanziamenti pubblici nazionali ed internazionali.
  • Potrà aprire sedi, succursali e/o uffici di rappresentanza ovunque opportuno.
  • Potrà sottoscrivere contratti di Associazione in partecipazione con Enti Pubblici ed a stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con essi, con altre Associazioni, con fondazioni, nonché con società e singoli privati.
  • Potrà gestire patrimoni mobiliari ed immobiliari, risorse economico-finanziarie anche provenienti da donazioni o lasciti purché connessi con il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tutti questi scopi l’associazione si potrà avvalere di ogni risorsa tecnologica, scientifica, umana, informatica, WEB, etc. che sia utile al raggiungimento dei fini sociali.

TITOLO TERZO – PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 7 – Patrimonio.

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e lasciti;
c) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
d) sovvenzioni e contributi di privati dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o enti pubblici nazionali o esteri;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) utili accertati in occasione dell’approvazione del conto consuntivo e che l’assemblea dei soci destini a tale scopo;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le somme versate per le tessera e per le quote sociali sono gestite come descritto nel regolamento associativo.
L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera
g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Articolo 8 – Rappresentanza e obbligazioni.

L’Associazione è rappresentata in giudizio dal Presidente o dal Vicepresidente (se nominato).
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Articolo 9 – Esercizio sociale.

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Articolo 10 – Utili.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre associazioni aventi scopo analogo di utilità sociale, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione.

Articolo 11 – Soci.

Il socio è chiunque persona fisica (di qualsiasi età) o giuridica o associazione che condivide le finalità dell’associazione, coopera concretamente alla loro realizzazione e/o fruisce dei servizi della stessa e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota associativa. L’adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata, entro 60 giorni dal ricevimento della quota sociale.

I soci si distinguono in:

SOCI ORDINARI:

  • soci ordinari fondatori sono coloro che hanno fondato l’associazione;
  • soci ordinari (individuali o collettivi) sono coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell’associazione.
  • soci ordinari e collaboratori coloro che, per competenza attinente agli scopi dell’associazione, si impegnano con rapporti continuativi, promuovono le sue attività, la supportano e sono fruitori dei suoi servizi.

SOCI NON ORDINARI:

  • soci aggregati (individuali o collettivi): sono coloro che usufruiscono delle iniziative promosse dall’Associazione pagando una quota per un tempo inferiore ad un anno, che dà diritto alla tessera associativa. Tale tessera ed i benefici che essa comporta avranno validità per il tempo di durata della stessa. I soci aggregati possono diventare ordinari quando sottoscrivono e versano la quota associativa a iniziare dal secondo anno di appartenenza all’associazione.
  • soci sostenitori (individuali o collettivi) sono tutti coloro che sostengono l’associazione con risorse immateriali e materiali, umane e/o economiche. Possono aiutare AREGAI nelle attività di promozione, diffusione, di ricerca, progettazione e/o sviluppo. Possono contribuire ad aumentare il numero di soci ordinari. Il socio sostenitore che versa la quota associativa diventa ordinario e può vantare i relativi diritti.

Articolo 12 – Diritti e doveri dei soci.

Ogni socio ordinario maggiorenne, in regola con la quota associativa, è eleggibile e ha diritto di voto per approvazione e modifica dello statuto, approvazione del bilancio e ha diritto di nomina agli organi statutari. Le organizzazioni che hanno un numero di aderenti non inferiore a tre hanno diritto ad un massimo di tre voti.
Altre precisazioni sono definite in specifico regolamento.
I soci ordinari e non ordinari devono rispettare il presente statuto e il regolamento associativo.
Per tutti quei soci che, aventi delega a rappresentare l’Associazione, hanno agito in modo autonomo tale da arrecare danni economici e non all’associazione, l’associazione ha titolo di rivalersi sugli stessi.

Articolo 13 – Prestazioni dei soci.

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 14 – Modalità per associarsi.

La qualifica di socio ordinario e non-ordinario si ottiene con la sottoscrizione del relativo modulo d’iscrizione e il contestuale versamento di una quota, da versarsi all’atto dell’adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
Nel caso il socio non abbia raggiunto la maggiore età, tale documento dovrà essere sottoscritto da chi ne esercita la potestà parentale.
L’iscrizione all’Associazione s’intende anche come condivisione da parte del socio ai principi e alle finalità dell’associazione e sottoscrizione del presente statuto e quindi accettazione di esso.
La qualifica di socio sostenitore si ottiene mediante riconoscimento da parte del Presidente o di un suo delegato.

Articolo 15 – Perdita dello stato di socio.

I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l’associazione. Il recesso volontario deve essere notificato con lettera di dimissioni (raccomandata con ricevuta di ritorno) al Presidente;
E’ decaduto il socio che abbia perduto i requisiti per l’ammissione o che non sia più in grado di concorrere in alcun modo agli scopi sociali. E’ decaduto automaticamente il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa in tempo utile (di norma entro i primi tre mesi dell’anno, se non altrimenti definito dal Consiglio Direttivo);
E’ escluso il socio che:
– manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;
– nel caso di organizzazioni la perdita può avvenire anche per cause che comportino la mancanza della capacità operativa e/o giuridica
L’esclusione, deliberata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.
Il recesso, il decadimento o l’esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l’Associazione.
Nel caso in cui l’associato – organizzazione – operi con AREGAI secondo apposita convenzione, l’esclusione comporterà anche l’automatico scioglimento della convenzione a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di esclusione.
Avverso il provvedimento d’esclusione è ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria, secondo le norme di legge.
Prima del termine è comunque ammesso il recesso di ciascun associato.

Articolo 16 – Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Tesoriere;
– il Segretario;
– Comitati tecnici scientifici;
– Sezioni e gruppi di lavoro.
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio e deliberate dal Presidente e/o dal Segretario.

Articolo 17 – L’Assemblea degli associati.

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati ordinari e non (per le organizzazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati) in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta (con rapporto massimo di uno a due deleghe).
L’assemblea può essere:
· ordinaria (almeno una all’anno – entro aprile – per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, del bilancio preventivo per l’anno futuro, della relazione sulle attività svolte e di quelle a venire, eleggere il Consiglio direttivo);
· straordinaria (ogni volta che ne si accerti l’opportunità, per adottare urgenti decisioni di carattere strategico; per approvare/modificare lo Statuto; per deliberare lo scioglimento della associazione e la conseguente destinazione degli avanzi di cassa e dei beni associativi)
È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per tele-video-conferenza, o ogni altra forma a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale (sul relativo libro sociale).
Gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea deve pure essere convocata con le medesime modalità quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli associati, oppure due membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato.
Le modalità di convocazione dell’assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l’ordinaria.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero di intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria in materia di modifiche statutarie e scioglimento dell’associazione sono valide solo se assunte col quorum della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci.
L’assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente, in sua assenza da un Vice Presidente o, in sua mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa.
Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
Chi presiede l’assemblea constata la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento dei soci in assemblea.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo: composizione e durata della carica.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri; vengono eletti dall’Assemblea, dietro presentazione di candidatura i soci ordinari. I soci fondatori hanno diritto a partecipare al Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà dei componenti del Consiglio.
I past president, il presidente che ha appena lasciato la carica ed il primo presidente e fondatore dell’associazione, quando non in carica, hanno diritto di essere consultati per le decisioni strategiche, ma non hanno diritto di voto.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo, nomina al suo interno il Presidente e approva le cariche proposte dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri durano in carica per 3 (tre) anni.
Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo debbono avvenire tramite comunicazione scritta al Consiglio stesso, con un preavviso di 30 giorni. Trascorso tale periodo, se non ritirate, esse diverranno effettive.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.
Gli eletti in carica sociale che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione del consiglio successiva alla decadenza.

Articolo 19 – Consiglio Direttivo: convocazione e quorum deliberativi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante comunicazione scritta (attraverso tutte le forme consentite). La convocazione è decisa tutte le volte che il Presidente o il Segretario lo ritengono opportuno o su indicazione dei Consiglieri.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per tele-video-conferenza, o ogni altra forma a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo: competenze.

E’ compito del Consiglio Direttivo:
a). Gestire l’associazione:

  • Deliberare il programma annuale e i relativi obiettivi per concretizzare le finalità dell’associazione.
  • Verificare e validare il Rapporto annuale delle attività svolte (dal secondo anno di attività);
  • Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’associazione.

b). Definire le modalità per il reperimento dei fondi ai fini associativi
c). Deliberare sull’ammissione dei soci e sull’eventuale revoca o comunicazione
d). Convocare l’Assemblea
e). Determinare il valore delle quote associative
f). Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’Assemblea.
g). Predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’Assemblea.
h). Deliberare sulla eventuale costituzione di sezioni associative o gruppi di lavoro
ritenuti necessari.
i). Validare, quando necessario, regolamenti, procedure e altri documenti per la gestione dell’associazione.

Articolo 21 – Il Presidente dell’Associazione.

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
a). Sovrintende all’attività dell’Associazione in conformità allo Statuto;
b). Rappresenta l’associazione all’esterno;
c). Convoca, presiede e dirige i lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d). adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo da parte di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
e). Propone al Consiglio Direttivo l’ammontare delle quote sociali;
f). Propone al Consiglio Direttivo partnership con istituzioni, enti e società terze;
g). Coordina la struttura operativa dell’associazione a cui può delegare parte delle sue attività;
h). Elabora e Valida i regolamenti, le procedure e i documenti di tipo gestionale e operativo.
Il Presidente, al termine del proprio mandato, avvenuta l’elezione del nuovo Presidente, assume il ruolo di “Past President” e può partecipare ai lavori del Consiglio direttivo, ma non ha diritto di voto.
Il Presidente può, in casi di particolare necessità e urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione rispettivamente del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Il Segretario dell’Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Può svolgere l’attività di tesoriere (qualora non fosse eletto o fosse impossibilitato) curando l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Ha il compito di gestire i rapporti con le risorse umane ritenute necessarie per l’espletamento delle attività dell’associazione stessa. Il Segretario elabora ed approva le procedure gestionali ed operative che costituiscono il sistema documentale dell’associazione.

Articolo 23 – Il Vicepresidente dell’Associazione.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 24 – Il Tesoriere dell’Associazione.

Il Tesoriere, ove eletto dal Consiglio Direttivo, cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Articolo 25 – I Consiglieri.

I consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo, prendono parte attiva alle decisioni di questo; possono proporre e fare inserire punti all’ordine del giorno. Possono essere coinvolti nelle attività gestionali e operative delle Sezioni dell’Associazione, quali rappresentanti della Direzione.

Articolo 26 – Comitati Tecnici Scientifici.

Quando necessario il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati Tecnici Scientifici identificando uno o più esperti ed affidando loro il compito di sovraintendere l’operato dell’Associazione a riguardo degli aspetti tecnici e scientifici trattati.

Articolo 27 – Istituzione di Sezioni ed altri Gruppi di Lavoro e loro funzione.

In funzione delle varie attività dell’Associazione, secondo gli indirizzi dell’Assemblea ed in accoglimento delle proposte dei soci, il Consiglio Direttivo istituisce quale strumento di progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio e rendicontazione delle iniziative di rilevante interesse per l’Associazione:
Sezioni associative che a loro volta si dividono in:

  • sezioni per categoria, (coerentemente con le finalità del presente statuto svolgono azione di tutela, e rappresentanza delle categorie di appartenenza e permettono all’associazione di partecipare a tutti quegli interventi pubblici e privati, anche se limitati ad una delle categorie rappresentate)
  • sezioni per servizi (che realizzano le attività per rispondere ai bisogni economici, ambientali e sociali del territorio, come per es. gruppi di acquisto solidale, circoli sportivi e del tempo libero, etc.) o Gruppi di Lavoro (per ricerca, studio, progettazione, sviluppo, promozione di specifiche attività).

L’organizzazione delle attività è definita in appositi documenti organizzativi e gestionali che definiscono obiettivi, competenze, modalità gestionali, aspetti economici, etc

Articolo 28 – Il Regolamento dell’Associazione.

Il regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, è il primo documento gestionale dell’associazione. Disciplina le quote associative annuali e le principali modalità gestione dell’associazione.

Articolo 29 – Modifiche dello Statuto

Il Presente Statuto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art.16, è modificabile con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

Articolo 30 – Controversie.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla Camera di Commercio di Torino e risolte secondo il regolamento di Conciliazione da questa adottato.

Articolo 31 – Scioglimento.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, vige l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 32 – Divieti.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Articolo 33 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e alle leggi speciali vigenti in materia.

Il Presidente dell’Associazione: Giorgio Borgiattino
Il Segretario dell’Associazione: Enza Laretto